Dal 1 gennaio 2016 il Comune di Prezzo si è fuso nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo

IM.I.S.

di Lunedì, 10 Febbraio 2014 - Ultima modifica: Venerdì, 05 Giugno 2015
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A partire dal 01.01.2015 in provincia di Trento è stata istituita l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce l’Imposta municipale propria (I.M.U.) e il Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Acconto: scadenza 16 giugno 2015 

Saldo: scadenza 16 dicembre 2015

Per i conteggi: Vai al calcolatore del Consorzio dei Comuni

Per contattare l'ufficio tributi: tributi@comune.prezzo.tn.it

I contribuenti, fermi restando i termini sopra indicati, possono in ogni caso versare l’imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

CHI PAGA: il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con riferimento a queste ultime devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale.

VERSAMENTO PER CONTITOLARI: L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d’imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce. MODULO

COME SI PAGA: l’imposta si paga con modello F24 (codice catastale H057) presso ogni sportello bancario o presso gli uffici postali. L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

NON SONO DOVUTI versamenti IM.I.S. per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a Euro 15,00=.

COME SI CALCOLA: per il calcolo dell’imposta si moltiplica il valore catastale X l’aliquota fissata dal comune (come di seguito indicata). 

Il valore catastale ai fini IM.I.S. è indicato negli estratti castastali e corrisponde al prodotto rendita catastale X coefficiente moltiplicatore fissato in legge.

L’imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mesesolare. L’imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore.

Tabella delle aliquote per il 2015 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DEDUZIONE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze 0 %  
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %  
Fabbricati ad uso non abitativo(C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9) 0,79 %  
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,1 % € 1.000,00 *
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle cat. precedenti 0,895 %  

* La deduzione prevista per i fabbricati strumentali all’attività agricola va detratta dalla base imponibile.

ABITAZIONE PRINCIPALE: l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell’imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione provinciale s’intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

PERTINENZA: sono pertinenze dell’abitazione principale gli immobili a servizio della stessa, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nelle misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale. MODULO

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: sono assimilate le seguenti fattispecie:

1) l’unità immobiliare e le relative pertinenze (massimo due) concessa con contratto di comodato registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, nonché agli affini entro il medesimo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale; MODULO - come registrarlo

2) l’unità immobiliare e le relative pertinenze (massimo due) posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; MODULO

3) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;

6) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia…)per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Le agevolazioni sono richieste dal beneficiario entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE: la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

-  fabbricati di interesse storico o artistico indicati nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004 iscritti con quest’indicazione nel libro fondiario;

-  fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 6 del regolamento.

CODICI TRIBUTO da utilizzare:

  • 3991 Altri fabbricati abitativi
  • 3992 Altri fabbricati
  • 3993 Aree fabbricabili

SEMPLIFICAZIONE: il Comune invia, almeno quindici giorni prima della scadenza di versamento, un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell’importo teoricamente dovuto. Il contribuente verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l’imposta.

Il mancato ricevimento del modello precompilato NON LIBERA il cittadino dal pagamento. E’ opportuno che il cittadino segnali al comune il mancato ricevimento del modello precompilato al fine di individuare la causa del disservizio.

Regolamento IM.I.S. 

Allegati

Delibera di determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L'assimilazione prevista dall’art. 5 comma 1 lett. a) del Regolamento (comodato tra genitori/figli o tra suoceri/genero-nuora) è riconosciuta solo se dimostrata con CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO presso l’Agenzia delle Entrate.

Utilizza il Portale IM.I.S. creato dal Consorzio dei Comuni che permette di effettuare i conteggi e di stampare il modello F24.

www.consulenza.comunitrentini.tn.it