Comodato gratuito
ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
L'assimilazione prevista dall’art. 5 comma 1 lett. a) del Regolamento (comodato tra genitori/figli o tra suoceri/genero-nuora) è riconosciuta solo se dimostrata con CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO presso l’Agenzia delle Entrate.
In caso di contratto di comodato già in essere e non registrato tempestivamente entro 20 giorni dalla stipula è possibile procedere alla registrazione tardiva del medesimo con ravvedimento operoso, producendo all’Agenzia delle Entrate:
1) Almeno due originali - o un originale e una copia con firma in originale - del contratto di comodato da registrare;
2) Due marche da bollo da Euro 16,00 da applicare sulle due copie del comodato;
3) Il modello 69 debitamente compilato (prelevabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate – modelli di registrazione – modello 69);
4) Mod. F23 attestante l’avvenuto versamento di quanto dovuto.
In caso di ritardo, oltre all’imposta di registro dovuta (Euro 200,00) e agli interessi, si applica la sanzione nella misura dal 120% al 240% dell’imposta di registro.
A seconda del ritardo è prevista la graduazione delle sanzioni secondo le nuove regole previste dal 01/01/2015 per il ravvedimento operoso:
- entro 90 giorni la sanzione applicabile è il 12% dell’imposta di registro dovuta (ossia 1/10 del 120%);
- entro 1 anno la sanzione applicabile è il 15% dell’imposta di registro dovuta (ossia 1/8 del 120%);
- entro 2 anni la sanzione applicabile è il 17% dell’imposta di registro dovuta (ossia 1/7 del 120%);
- oltre 2 anni la sanzione applicabile è il 20% dell’imposta di registro dovuta (ossia 1/6 del 120%).
I codici tributo da utilizzare sono:
109 T – imposta di registro (pari ad Euro 200,00)
671 T – sanzione
731 T – interessi (conteggiati al tasso legale dal 01/01/2015 allo 0,5%)